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Il “Centro Immersioni Sportive e
Attività Natatorie” in sigla “C.I.S.A.N.”costituitosi
in data 18 aprile 1995 in Rosignano Solvay frazione di Rosignano M.mo
in Provincia di Livorno,
A seguito di variazioni sulle normative che regolano le Associazioni
Sportive si ricostituisce in Nuova Associazione continuando però a mantenete
vive le tradizioni dei vecchi fondatori.
Associazione Sportiva Dilettantistica
Centro Immersioni Sportive e Attività Natatorie - Sub
ASD-C.I.S.A.N.Sub
STATUTO
TITOLO
1 - L'ASSOCIAZIONE
Art.1)
E’ costituita “l’Associazione
Sportiva Dilettantistica Centro Immersioni Sportive e Attività Natatorie
- Sub” in sigla “ASD-C.I.S.A.N.Sub” si costituisce in data
01 Gennaio 2005 con sede legale in Rosignano Solvay frazione di
Rosignano M.mo in Provincia di Livorno al seguente indirizzo
Via Aurelia
250–57013
Rosignano Solvay (LI).
È possibile l'apertura di sedi dell’Associazione anche in altre città, anche
estere. Variazioni nella sede legale o nel domicilio fiscale comporteranno
l'automatico adeguamento dei dati indicati del presente articolo, senza
necessità di ulteriori atti.
Art.2)
L’associazione non è condizionata da distinzioni etniche, ideologiche e
confessionali, è costituita come associazione sportiva dilettantistica ed
intende aderire ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, non ha
fine di lucro, ma può eventualmente esercitare attività classificate commerciali
ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art.3)
L'Associazione si propone l'organizzazione, la promozione e l'attivazione
di iniziative e manifestazioni nel settore sportivo dilettantistico, con
particolare riferimento all'insegnamento, aggiornamento e perfezionamento della
pratica delle attività subacquee, del nuoto, del salvamento, del primo soccorso,
della salvaguardia della vita dell'uomo in mare, nonché della tutela e difesa
dell'ambiente. A tal fine l'Associazione svolgerà ogni attività didattica
correlata ad un proficuo svolgimento delle suddette iniziative, così come la
distribuzione di testi, pubblicazioni, stampati, supporti didattici e
promozionali, in quanto utili e necessari per la pratica delle attività sociali,
nonché per la corretta conoscenza, sia da parte dei soci sia di terzi, delle
problematiche relative alle attività avviate o che si intendono avviare. Tali
iniziative intendono favorire:
a) l'arricchimento del patrimonio sportivo, culturale, tecnico e professionale
dei soci;
b) la partecipazione dei soci e dell'Associazione a convegni, congressi, gruppi
di lavoro, attività formative o di aggiornamento, viaggi, esposizioni, mostre e
fiere in altre città e nazioni;
c) la promozione di attività similari nel luogo di residenza o domicilio dei
soci, ai quali saranno forniti tutti gli appoggi tecnici ed organizzativi, ai
fini della costituzione di sezioni staccate dell'Associazione.
Oltre a quanto sopra l'Associazione può avviare qualunque altra attività
ritenuta valida al raggiungimento dei fini sociali indicati nel presente
articolo.
Può aderire ed
affiliarsi ad organismi con analoghe finalità, può oltremodo stipulare
convenzioni con enti o associazioni sportive, ricreative e culturali al fine di
agevolare i soci nelle attività di cui sopra.
Art.4) Su richiesta di un
significativo numero di soci o la dove si dimostri necessario, può essere
costituita una sede periferica.
Art.5) Ogni sede periferica, in
armonia con lo statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà operante
con l’approvazione del consiglio direttivo.
Art.6) Organi della sede periferica
sono l’assemblea periferica dei soci, il consiglio periferico.
Art.7) Il consiglio periferico
nomina nel proprio ambito il presidente, che farà parte di diritto del consiglio
direttivo.
TITOLO 2- PATRIMONIO ED
ESERCIZIO SOCIALE
Art.8)
Il Patrimonio sociale è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) da contributi finalizzati, lasciti e donazioni.
Art.9)
L'Associazione può acquisire a titolo gratuito od oneroso qualunque bene
o servizio necessario al raggiungimento dei fini sociali, possedendo ed
amministrando:
a) le quote di iscrizione all'Associazione;
b) i versamenti dei soci per la partecipazione alle attività sociali;
c) i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici, privati e di chiunque intenda
concederli.
L'Associazione può inoltre contrarre mutui, acquistare, locare, possedere ed
amministrare:
a) i locali della sede sociale;
b) i beni mobili e gli immobili necessari per il raggiungimento dei fini
sociali;
c) autovetture, imbarcazioni e qualunque altro mezzi di trasporto ritenuto
necessario;
d) i beni patrimoniali.
Art.10)
Non avendo l'Associazione personalità giuridica, eventuali beni da
iscrivere in pubblici registri saranno intestati all'Associazione nella figura
del Presidente pro-tempore.
TITOLO III - I SOCI
Art.11)
L'iscrizione all'Associazione è libera. Possono aderirvi le persone
fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche, sia riconosciute sia non
riconosciute, di qualunque nazionalità. L'iscrizione è subordinata alla
presentazione di domanda ed al versamento della quota fissa annualmente
quantificata dal Consiglio Direttivo.
È possibile per il Presidente conferire, a persone particolarmente meritevoli,
la qualifica di socio onorario previa delibera del Consiglio Direttivo. I soci
onorari rimangono iscritti fino ad eventuali dimissioni e non devono versare
quote di iscrizione.
Art.12)
Tutti i soci sono iscritti per un solo anno. (1gennaio – 31 dicembre)
È esclusa la possibilità di iscrizione temporanea all’Associazione, quindi ogni
domanda si intende presentata per la piena partecipazione alle attività sociali
fino alla data del 31 dicembre di ciascun anno. È altresì esclusa la
trasmissibilità della qualifica di socio, della quota associativa e contributi
suppletivi, la rivalutazione della stessa quota e di eventuali contributi
suppletivi versati.
Il rinnovo dell’associazione va effettuato entro il 31gennaio di ogni anno, dopo
tale termine, sarà versata una quota aggiuntiva a titolo di mora stabilita di
anno in anno dal consiglio direttivo.
Art.13) Il Presidente è l'organo
preposto all'ammissione di nuovi soci, sulla base delle indicazioni annualmente
deliberate dal Consiglio Direttivo. La domanda, scritta, si intende accettata
con la consegna o l'invio, al nuovo socio, della tessera sociale. Il rigetto di
una domanda di iscrizione può esserci solo per gravi motivi (persona con
precedenti penali, certezza di una precedente espulsione del richiedente da
altra associazione similare, mancanza di requisiti morali) e dovrà essere
motivata al Consiglio Direttivo da parte del Presidente. Avverso questo rigetto
è ammesso ricorso, da parte del richiedente, allo stesso Consiglio Direttivo.
La dove siano operative sedi staccate dell’Associazione il Presidente potrà
delegare ai Responsabili di Sede, eletti ai sensi del successivo art. 22, il
compito di ammettere i nuovi soci nelle zone di loro competenza.
Art.14)
Nessun socio può esprimere pareri, opinioni od assumere obbligazioni per
conto dell'Associazione, se non formalmente autorizzato dal Presidente. Il
controllo sull'operato dei soci, sia esso amministrativo, etico o disciplinare,
è competenza del Consiglio Direttivo, che deve agire, oltre che di propria
iniziativa, anche a seguito di segnalazione del Presidente, del Responsabile di
Sede, di altri soci, di esterni all'Associazione.
Art.15)
È possibile delegare ad alcuni soci, in possesso di specifiche
competenze, la direzione di settori dell'Associazione, previa delibera del
Consiglio Direttivo e successivo incarico del Presidente. La nomina può essere
revocata dal Presidente, sempre previa delibera del Consiglio Direttivo, qualora
il socio non adempia a quanto richiesto o non sia in grado di svolgere
l'incarico affidato.
Art.16)
La qualità di socio si perde per mancato rinnovo dell'iscrizione, per
dimissioni o per indegnità, decretata dal Presidente su delibera Consiglio
Direttivo.
Art.17)
I soci si distinguono in:
a.)
socio fondatore:
per
socio fondatore si intendono i soci firmatari del seguente atto costitutivo:
b.) socio veterano:
per socio
veterano si intendono i soci con almeno otto anni consecutivi ed interrotti di
anzianità di iscrizione;
c.) socio ordinario:
per socio
ordinario si intendono tutti coloro che richiedono di associarsi.
d.) socio simpatizzante:
per
socio simpatizzante si intendono tutti coloro che vogliono associarsi pur non
essendo interessati all’attività subacquea o comunque che
non possano partecipare costantemente all’attività sociale
del circolo.
TITOLO IV - GLI ORGANI SOCIALI
Art.18)
Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Responsabile di Sede;
e) revisori dei conti;
f) collegio dei probiviri.
Art.19)
L'Assemblea dei soci è l’organo
sovrano dell’Associazione. È costituita da tutti i soci regolarmente iscritti
all'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto al voto nelle riunioni
dell'Assemblea generale, purché in regola con l'iscrizione e con il versamento
delle quote sociali.
In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea è ammessa la delega scritta
ad altro socio avente diritto al voto, ma nessun socio può presentare più di una
delega.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente due volte all’anno per
l’approvazione del bilancio preventivo ed il conto consuntivo ed una volta ogni
quattro anni per l'elezione del Consiglio Direttivo; al fine di garantire la
massima democrazia nell’elezione degli organi sociali, ai soci che non possono
direttamente intervenire alla riunione è consentito esprimere il voto per
corrispondenza.
L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare le modifiche
statutarie, lo scioglimento dell'Associazione, la destinazione dei beni sociali
in caso di scioglimento, o per discutere altri gravi od importanti argomenti.
Per queste materie non è ammesso il voto per corrispondenza. La convocazione
straordinaria viene anche disposta, d'obbligo, quando lo richieda la
maggioranza semplice (metà più uno) dei membri del Consiglio Direttivo o i 3/4
degli aventi diritto al voto.
Tutte le assemblee sono convocate almeno quindici giorni prima della data di
svolgimento con avviso scritto affisso nella sede sociale, lettera indirizzata a
tutti i soci, nonché eventuali altre forme di comunicazione.
L'Assemblea è validamente costituita in
prima convocazione con un numero di presenti pari alla metà più uno degli aventi
diritto al voto; in seconda convocazione, cioè trascorsa un'ora dalla prima
convocazione, con qualunque numero di presenti. Le deliberazioni sono in ogni
caso assunte con la maggioranza della metà più uno dei presenti.
Art.20)
Il Presidente
E’ il legale rappresentante dell'Associazione, l'unica
persona abilitata ad esprimere ufficialmente le volontà sociali e ad assumere
obbligazioni per conto dell'Associazione. Rimane in carica quattro anni, con
mandato rinnovabile e viene eletto dall’Assemblea dei soci fra i propri membri.
La nomina avviene in prima votazione con la maggioranza di almeno i 3/4 dei soci
aventi diritto, nelle successive votazioni con la metà più uno dei presenti. In
caso di temporaneo impedimento all'esercizio delle sue funzioni, oppure caso di
giustificata assenza alle riunioni degli organi statutari, è automaticamente
sostituito dal membro del Consiglio Direttivo più anziano nell'iscrizione
all'Associazione. In caso di cessazione definitiva dall’incarico o in caso di
decesso il membro più anziano del Consiglio Direttivo si incaricherà di indire
entro sei (6) mesi nuove elezioni.
Nel caso siano costituite sedi staccate dell’Associazione, sarà compito del
Presidente coordinare le attività di queste sedi staccate; eventualmente lo
stesso potrà proporre al Consiglio Direttivo di deliberare il decentramento
delle attività amministrative e contabili delle sedi staccate, assegnando sia la
competenza sia la responsabilità della gestione ad un Responsabile di Sede,
eletto ai sensi del successivo art. 22.
Art.21)
Il Consiglio
Direttivo
è composto da cinque membri eletti ogni quattro anni dall’Assemblea dei
soci fra i propri membri. La nomina avviene in prima votazione con la
maggioranza di almeno i 3/4 dei soci aventi diritto, nelle successive votazioni
con la metà più uno dei presenti. Non esistono formalità particolari per la
presentazione delle candidature per questo organo; ogni socio potrà presentare
la propria entro il 31 dicembre dell’anno antecedente alle votazioni. In sede di
Assemblea Generale sarà effettuato il controllo della sussistenza delle
condizioni di eleggibilità (aver presentato domanda di iscrizione
all’associazione ed essere in regola con il versamento delle quote sociali),
quindi si passerà alla votazione ed i cinque soci che riporteranno il maggior
numero di voti saranno eletti. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri
prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro
sostituzione con il primo dei non eletti i quali rimangono in carica sino alla
scadenza naturale del mandato.
Il Consiglio Direttivo delibera in merito all'avviamento delle procedure
amministrative atte ad assicurare lo svolgimento delle attività sociali ed
all'acquisizione dei beni e servizi necessari al raggiungimento degli scopi
statutari, quantifica annualmente le quote di iscrizione.
Viene convocato dal Presidente almeno tre giorni prima della riunione, mediante
lettera o altri mezzi di comunicazione, anche elettronica. Il Consiglio
Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli
aventi diritto e delibera con la maggioranza della metà più uno dei presenti. In
caso di rifiuto di convocazione da parte del Presidente è ammessa
l'auto-convocazione su richiesta di almeno tre membri. Il membro del Consiglio
Direttivo assente ingiustificato a due riunioni consecutive, oppure
dimissionario, od anche espulso, è dichiarato decaduto e sostituito
immediatamente mediante surroga con il primo dei non eletti. Nel caso di
esaurimento della lista il Consiglio Direttivo continua regolarmente ad operare
anche con un numero di membri inferiore al previsto, purché il numero di quelli
in carica non sia inferiore a tre, nel qual caso sarà necessario indire una
nuova Assemblea dei soci per eleggere i membri mancanti. Il Consiglio Direttivo
così integrato, decadrà in ogni caso al termine dei quattro anni dall’elezione
iniziale.
Nelle delibere di impegno di spesa il Consiglio Direttivo deve sempre tenere
conto delle disponibilità di bilancio, in quanto il Presidente, in qualità di
responsabile nei confronti di terzi, può rifiutare di disporre spese prive di
copertura finanziaria.
Tutte le delibere, sia dell’Assemblea dei soci sia del Consiglio Direttivo, sono
pubbliche, in pratica sono disponibili presso la sede legale per la
consultazione, previa richiesta scritta, da parte di tutti i soci.
Art.22)
Il Responsabile di Sede è la
persona designata a curare le attività dell’Associazione nelle sedi periferiche.
La qualifica ha durata per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo
e viene eletto al loro interno dai soci che svolgono la loro attività nella sede
staccata.
Art.23)
I Revisori dei conti Sono nominati
dall’assemblea ordinaria nella misura di due effettivi e uno supplente.
I revisori dei conti possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del
consiglio direttivo, vigilano sull’amministrazione dell’associazione.
I revisori dei conti restano in carica con le stesse modalità del consiglio
direttivo.
Art.24)
Il Collegio dei Probiviri è
nominato dall’assemblea ordinaria nella misura di due effettivi. Hanno il
compito di intervenire sulle questioni interne dell’Associazione sui diverbi dei
Soci. Restano in carica con le stesse modalità del consiglio direttivo.
TITOLO V - LA GESTIONE
FINANZIARIA
Art.25)
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare; il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo, predisposti dal Presidente con la
collaborazione dei Responsabili di Sede, sono approvati dal Consiglio Direttivo
entro il 30 gennaio di ogni anno. È ammesso utilizzare il consuntivo come
preventivo di partenza per la gestione dell’esercizio finanziario successivo.
Eventuali variazioni nei capitoli di entrata e di uscita saranno soggetti ad
approvazione in sede di consuntivo.
Art.26)
Il Presidente è l'organo preposto a disporre impegni di spesa sia per il
funzionamento sia per l’acquisto di attrezzature. Può disporre direttamente
acquisti di beni e servizi fino all’importo massimo annualmente stabilito dal
Consiglio Direttivo. Per impegni di spesa di valore unitario superiore a detto
importo dovrà sottoporre la spesa all’approvazione del Consiglio Direttivo,
presentando almeno tre preventivi, da comparare sia sotto il profilo dell’economicità
dell’offerta che della validità del prodotto.
Art.27)
Oltre a tutti i registri previsti dalle norme tributarie ed
amministrative, l'Associazione è obbligata alla tenuta dei seguenti libri:
a) il giornale di cassa delle entrate e delle uscite;
b) il libro verbali dell'Assemblea;
c) il libro delle delibere del Consiglio Direttivo e dei Probiviri;
d) il libro degli inventari.
Art.28)
La tenuta materiale dei libri amministrativo-contabili relativi alla
gestione dell'Associazione è affidata a soci competenti, oppure ad esperti
esterni, sotto il controllo del Presidente, che firma detti libri
controllandone l'esattezza dei dati. La tenuta dei registri contabili relativi
alle spese correnti delle sedi staccate è affidata ai Responsabili di Sede, che
li consegneranno a fine anno al Presidente, insieme ai documenti giustificativi
delle spese, per la predisposizione del conto consuntivo. Il Presidente, o la
persona all’uopo delegata, conserverà i documenti giustificativi delle entrate e
delle uscite delle sede centrale da sottoporre, insieme con quelli delle sedi
staccate, al controllo del Consiglio Direttivo in sede di approvazione del conto
consuntivo.
Art.29)
Tutti i documenti contabili, siano libri che documenti giustificativi
delle spese, sono pubblici, in pratica sono disponibili presso la sede legale
per la consultazione, previa richiesta scritta, da parte di tutti i soci.
TITOLO VI- NORME GENERALI
Art.30)
Tutti gli incarichi nell'Associazione sono gratuiti. Indennità, rimborsi
o compensi potranno essere corrisposti ai soci solo in caso di effettuazione di
attività proprie dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal
Presidente, in base alle vigenti disposizioni relative alla disciplina delle
attività sportive dilettantistiche.
Art.31)
Non è consentito agli amministratori dell’Associazione di assumere
incarichi simili in altre associazioni operanti nello stesso settore sportivo se
non preventivamente autorizzati dal Presidente, eccezion fatta per nomine
federali, vale a dire dell'associazione nazionale di riferimento, qualora
esistente.
Art.32)
Nessun socio contrae rapporto di lavoro dipendente con l'Associazione e
non potrà mai avanzare diritti o pretese in merito. Tutte le attività effettuate
a favore dell'Associazione devono essere sempre preventivamente autorizzate dal
Presidente. Attività autonomamente effettuate dai soci non saranno né
riconosciute né daranno diritto ad indennità, rimborsi o compensi.
Art.33)
È vietata la ripartizione degli utili di gestione; le eventuali eccedenze
dovranno essere destinate all'acquisto di beni e servizi utili al raggiungimento
sociali, mediante iscrizione dell'avanzo nel bilancio dell'esercizio successivo.
Art.34)
In caso l'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo,
aderisca a federazioni, enti sportivi, culturali ed assistenziali riconosciuti a
livello nazionale, ne rispetterà lo statuto, le prescrizioni dei corrispondenti
regolamenti, gli orientamenti delle assemblee nazionali e le disposizioni di
massima delle sedi centrali e delle sezioni regionali e provinciali.
Art.35)
In caso di scioglimento definitivo dell’Associazione tutti i fondi ed i
beni divenuti di proprietà dovranno essere donati ad altre organizzazioni
perseguenti finalità similari, oppure devoluti in beneficenza, secondo quanto
delibererà l'Assemblea stessa.
Art.36)
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da almeno i 3/4
dei soci. Nel caso esistano pendenze amministrative, contabili o situazioni
debitorie, il Presidente potrà porre il veto sullo scioglimento, in quanto
personalmente responsabile della gestione sociale; sarà lo stesso
automaticamente autorizzato a vendere i beni sociali per coprire eventuali
debiti. Il veto rimarrà valido fino all'eliminazione delle pendenze ed i soci
che non intenderanno accettare la proroga delle attività sociali dovuta al veto
saranno ritenuti dimissionari.
Art.37)
In caso di gravi irregolarità del funzionamento o gestione
dell’associazione, oppure di gravi violazioni al regolamento sportivo, accertate
dalla giustizia ordinaria o sportiva e provocate da comportamenti degli organi
dirigenti, tutti i membri di questi organi decadranno dalle loro qualifiche. La
dove le competenti autorità facciano risalire le irregolarità o violazioni al
comportamento ad uno o più soci, questi dovranno essere obbligatoriamente
espulsi dall’associazione.
Art.38)
È possibile per il Consiglio Direttivo deliberare la costituzione di
organismi collegiali interni senza ricorrere a modifiche statutarie, nonché
predisporre un regolamento interno, anche elettorale, per meglio disciplinare
la vita dell'Associazione. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e
dall'eventuale regolamento interno, si rinvia alle norme del Codice Civile.
Art.39)
I soci si impegnano scrupolosamente al rispetto del presente statuto e
dell’eventuale regolamento interno, in caso contrario potranno essere espulsi
per indegnità o denunciati alle autorità competenti in caso di responsabilità di
carattere penale, fiscale od amministrativa.
TITOLO VII- NORMA TRANSITORIA
Art.40)
Il primo Consiglio Direttivo sarà composto dai soci fondatori e resterà in
carica 4 anni, come previsto dall'art. 22 del presente statuto.
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